Ecco perché Cotticelli non vuole mandare in default l’Asp di Reggio

Ecco la comunicazione integrale con cui il commissario alla Sanità boccia la proposta di dissesto avanzata dalla stessa Azienda sanitaria

Il 21 maggio il commissario ad Acta per il rientro dal debito sanitario della Regione Calabria, Gen. Saverio Cotticelli, invia una comunicazione alla commissione dell’Asp di Reggio Calabria con la quale, sostanzialmente, boccia la proposta di dissesto avanzata dell’Azienda sanitaria dello Stretto.

Di seguito il testo integrale del documento.

 

Alla commissione straordinaria

Dell’Asp di Reggio Calabria

 

Alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo

Della Calabria

 

Alla Prefettura di Reggio Calabria

 

Al collegio sindacale dell’Asp di Reggio Calabria

 

Al dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute

E Politiche sanitarie

 

LORO SEDI

 

Oggetto: Delibere Commissione straordinaria n. 298 del 6 giugno 2019 e n. 369 del 11 luglio 2019 aventi ad oggetto “Proposta di dissesto Asp RC” ai sensi del combinato disposto degli art. 5 e 10 comma 4 del decreto legge n.35/2019, convertito nella legge 25 giugno 2019 n. 60.

Riscontro nota Prot. n.10366 del 20.2.2020 e determinazioni.

Con nota prot. n. 10366 del 20/02/2020 codesta Commissione straordinaria ha fornito gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti con nota prot. n. 41905 del 31/01/2020.

Con riferimento al contenzioso in essere al 31/12/2018 è stato rappresentato che da apposita rilevazione curata dal competente Ufficio legale, gli atti legali del contenzioso definito a carico dell’ente, formatosi negli anni 2018 e precedenti, riguardano:

  • Cause civili e commerciali che ammontano a € 928.286.104,5.
  • Cause di lavoro che ammontano a € 23.028.393,69.
  • Contenzioso pendente “possibile o remoto” con indice di soccombenza molto basso la cui possibilità è stimata inferiore al 10%, pari a € 34.520.242,65.

Nella predetta nota viene rappresentato che gli accantonamenti rilevati a Fondo rischi dall’Azienda ad oggi non risultano adeguati ai predetti importi relativi al contenzioso esistente.

In merito a quanto sopra rappresentato, l’ammontare del contenzioso indicato e il dimensionamento dello stesso, non fornisce altri elementi di valutazione. Nello specifico:

  • L’Azienda non ha mai risposto alla nota prot. 29004 del 24/01/2019 e successive richieste (si vedano in particolare le note prot. 148301 del 10/04/2019 e prot. n. 207495 del 30/05/2019) in merito al dettaglio del contenzioso e alle valutazioni dell’apposito Ufficio legale per valutare il rischio e l’effettiva congruità degli accantonamenti. Inoltre, nell’istruttoria non è specificato il dettaglio e la tipologia del contenzioso in essere, così come previsto dall’attività di ricognizione richiesta con le note appena richiamate;
  • Non viene rappresentata la quota relativa alla sorte capitale all’interno dell’ammontare del contenzioso e, soprattutto, quanta parte è già presente nel debito, che da estrazione del partitario al 31/12/2019 relativamente alle partite debitorie rientranti nelle macrovoci PDA290 – Debiti v/Erogatori privati e PDA300 – Debiti v/altri fornitori è pari a circa 350,5 milioni di euro, come da Vostra comunicazione per posta elettronica del 5 marzo u.s. La mancata valutazione in ordine alla sorte capitale presente nel contenzioso e anche nel debito (fatture e altri documenti contabili che hanno generato obbligazioni), determinerebbe il rischio di sovrastimare la necessità dell’accantonamento e quindi la reale esigenza debitoria;

 

  • Non viene rappresentata nell’ammontare del contenzioso la parte già accantonata per tipologia e per singolo contenzioso;

 

  • Per l’ammontare dei provvisori in uscita non regolarizzati e relativi alle assegnazioni giudiziarie pagate alla data del 31/12/2018 e pari a € 128.836.278,69, è ragionevole pensare che siano riconducibili alle stesse tipologie richiamate nel contenzioso e in parte rientranti nel debito e nel Fondo rischi. E’ necessario quindi che l’Azienda provveda a regolarizzare tali partite per avere una valutazione più ampia sia del contenzioso in essere che dell’esposizione debitoria complessiva;

 

  • Non è presente alcuna valutazione in merito al fatto che il contenzioso rappresentato sia in parte già superato da pignoramenti non regolarizzati degli anni pregressi; al proposito si vedano le partite richiamate nelle Delibere di richiesta di dissesto, relative “alle poste debitorie pregresse non contabilmente sistemate ed in particolare debiti da regolarizzare su pignoramenti assegnati per un importo di € 395.565.901,00”.

Non si comprende, pertanto, se l’istruttoria svolta dal competente Ufficio legale abbia tenuto conto delle valutazioni sopra richiamate per confutare l’ammontare del contenzioso e se, unitamente all’Ufficio economico finanziario, siano state effettuate le valutazioni in merito all’effettivo impatto economico sugli accantonamenti.

Inoltre, la Regione ha previsto nel Programma Operativo 2019 – 2021 un’attività di ricognizione del contenzioso da parte delle Aziende sanitarie, a cui anche l’Asp di Reggio Calabria deve uniformarsi, al fine di effettuare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria dell’intero SSR.

Nell’analisi più ampia della situazione di dissesto dell’Asp di Reggio Calabria è peraltro importante aggiungere e richiamare la disciplina prevista per gli enti locali in tema di dissesto.

Ai sensi dell’art. 244 d.lgs n. 267/2000, si determina il dissesto se l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 o 194 del medesimo d.lgs. In sostanza, la legge ricollega la dichiarazione del dissesto finanziario al ricorrere di due presupposti, ciascuno dei quali da solo è idoneo a legittimare la dichiarazione, e cioè:

  1. L’incapacità funzionale, ossia l’inidoneità  dell’ente a svolgere le funzioni e ad erogare i servizi indispensabili;

 

2. Ovvero il suo stato di insolvenza finanziaria, dunque l’esistenza in capo all’ente di debiti liquidi ed esigibili, cui non possa validamente farsi fronte né con la delibera di riequilibrio di cui all’art. 193, Dlgs. n. 267/2000, né con quella di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 dello stesso Dlgs 267/2000.

In tal senso, in merito al primo punto l’Azienda sanitaria nella sua specificità deve garantire l’erogazione dei servizi essenziali di assistenza e per tale motivo la Regione assicura i trasferimenti correnti continui e mensili delle rimesse afferenti al FSR per permettere all’Azienda di continuare ad erogarle nonostante le manifestate difficoltà. Inoltre, l’Azienda si avvale dell’utilizzo dell’anticipazione di cassa dell’Istituto tesoriere, che sia pure sintomatica della sofferenza finanziaria, contribuisce a garantire il funzionamento dell’Azienda. Inoltre, l’Azienda è stata beneficiaria di ulteriori rimesse straordinarie afferenti alla quota integrativa del FSR connessa al superamento degli adempimenti LEA, al gettito fiscale per copertura delle perdite pregresse e, da ultimo, dell’accesso all’anticipazione di liquidità concessa da Cassa Depositi e Prestiti ai sensi delle legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) per cui l’Azienda ha richiesto un importo di € 30.661.429,51 a fronte di una disponibilità di € 43.531.665,52.

In merito al secondo punto, l’insolvenza finanziaria è tuttavia riconducibile all’esistenza e certezza di debiti liquidi ed esigibili che, dalle valutazioni effettuate, è presente come lo è in tutte le Aziende sanitarie, ma che ad oggi l’Azienda non riesce a quantificare anche in relazione alle considerazioni rispetto alla valutazione del contenzioso di cui sopra.

E’ altresì da considerare che la dichiarazione di dissesto determinerebbe il blocco dei pagamenti di tutte le posizioni debitorie pregresse degli attuali fornitori, con non pochi problemi per l’erogazione degli attuali servizi sanitari, nonché il blocco di tutte le risorse pregresse 2018 e ante da destinare all’Azienda, determinando un’ulteriore sofferenza di liquidità come nel caso delle risorse del Pay_bacK farmaceutico 2013-2017 già assegnate e trasferite all’Azienda e delle risorse destinate alla copertura delle perdite pregresse aziendali.

Le risorse resterebbero pertanto bloccate fino a quando l’Azienda non definirà con certezza l’esposizione debitoria pregressa, compresa la valutazione dei contenziosi in atto in termini di reale esposizione debitoria aggiuntiva, vero tema quest’ultimo, cui l’Azienda deve farsi carico per evitare di generare ulteriori danni economici e patrimoniali al SSR.

E’ inoltre da tenere in considerazione la circostanza per cui le delibere aziendali nn. 298 e 369 del 2019 sono state impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo regionale – Sezione distaccata di Reggio Calabria e che l’esito del ricorso pendente potrebbe influire sulle determinazioni da assumere.

In considerazione di quanto rilevato, istruito e valutato, la proposta di dissesto avanzata da codesta Commissione straordinaria con le delibere n. 298/2019 e n. 369/2019 non può essere accolta.

Conseguentemente, si invita codesta Commissione straordinaria a comunicare a stretto giro quali iniziative sono state avviate e quali attività sono in corso riguardo alla formale ratifica e/o approvazione dei bilanci d’esercizio degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, la cui adozione non è più procrastinabile e la cui mancanza, si ribadisce, non consente tra l’altro alla Regione di predisporre ed adottare i relativi Bilanci consolidati del Servizio sanitario regionale ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 118/2011.

Si invita altresì a comunicare quali attività sono state avviate o si intende avviare per l’annosa determinazione del debito pregresso commerciale e non, con particolare riguardo alla regolarizzazione contabile delle assegnazioni giudiziarie derivanti da pignoramenti presso il Tesoriere dell’Azienda, fornendo a corredo un cronoprogramma recante le azioni da svolgere ed i risultati attesi.

Quanto richiesto dovrà pervenire non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente.

Il Commissario ad Acta

Gen. Dott. Saverio Cotticelli