
Strumento finanziario utilizzato nelle scorse legislature dall’ente che ha provocato numerose discussioni e polemiche. Anche quest’anno questa infinita vicenda continua a far parte della vita istituzionale della Regione.
I magistrati hanno scritto un intero paragrafo sulla questione dei derivati in Regione nel giudizio di parificazione che è stato concesso riconscendo gli sforzi e il cambio di passo rispetto al passato ma con alcune riserve di non poco conto come ampiamente divulgato da tutti gli organi di stampa e dalla stessa replica del governatore calabrese Mario Oliverio all’indomani dell’udienza di parifica.
Sui derivati attualmente la questione è legata all’utilizzo delll’avanzo di cassa a seguito della chiusura dei contratti con gli istituti bancari.
Scrivono i giudici contabili:
“1) La gestione dell’entrata (mark to market positivo), derivante dall’estinzione di contratti derivati. Si tratta di un’entrata pari a € 27.544.229,00 riscossa nell’esercizio 2014, inizialmente vincolata nell’esercizio 2015, il cui risultato di amministrazione non tiene conto, però, del suddetto vincolo, e di cui non vi è evidenza contabile ed amministrativa nel rendiconto 2016.
I riferimenti normativi che disciplinano la contabilizzazione e la destinazione delle risorse derivanti da mark to market positivi sono contenuti nell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che al punto 3.23 nell’ambito della disciplina “dell’accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile” prevede:
“La rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento, avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio”…. “Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo aver estinto i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest’ultima è destinata alla riduzione dell’indebitamento generale dell’ente”. Il punto 9.2, nell’ambito della disciplina del “risultato di amministrazione”, dispone: “…..costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile (trattasi di un elenco esemplificativo): 1. L’eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23); 2. L’accantonamento dei proventi derivanti dall’estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (c.d. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l’estinzione anticipata del debito (principio 3.23)”.Alla luce di quanto precede non risulta che l’entrata straordinaria in questione sia stata impiegata per la riduzione dell’indebitamento della Regione, in quanto con l’eliminazione del vincolo la somma è confluita come quota indistinta del risultato di amministrazione”.