Anche i clan cosentini nell’operazione “Stige”

Per la Dda Adolfo D’Ambrosio per conto della cosca Lanzino aveva stretto legami con i boss cirotani e crotonesi

Anche cosentini nell’operazione “Stige”della Dda di Catanzaro. A testimonianza ennesima che la ‘ndrangheta è un’organizzazione criminale unitaria oltre che peri- colosissima e feroce. Si legge nelle oltre 1300 pagine dell’ordinzna di custodia cautelare che Adolfo D’Ambrosio per conto del clan Lanzino aveva stretto legami a scopo di lucro con le potenti cosche di Cirò e di Crotone. Scrivono i giudici: “La vicenda di cui trattasi riguarda l’assegnazione di un appalto pubblico indetto dal comune di Aprigliano (CS) per il disboscamento di un lotto di terreno comunale, sito in località Caporosa Bosco Fiumarella. Va sin da subito dichiarato che il medesimo episodio, diverso in punto di fatto secondo quanto si dirà, veniva rubricato già nell’ambito del Procedimento Penale n. 304/11 RGNR mod. 21 DDA, al capo n. 16 della rubrica imputativa, nell’ambito di un capo di incolpa- zione invero del tutto differente da quello oggi proposto e che vedeva D’AMBROSIO Adolfo ed il suo “collaboratore” COFONE Angelo (entrambi indagati/imputati in quel procedimento di partecipare alla cosca di ma a denominata Lanzino) imputati del diverso delitto di cui agli artt. 56, 629, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3 c.p., 7 L. 203/91, perché, letteralmente “COFONE Angelo quale “intermediario” tra gli imprenditori/vittime e D’AMBROSIO Adolfo, esponente apicale della cosca cui doveva esse- re corrisposta la somma di denaro frutto dell’estorsione – mediante minaccia costituita dalla notorietà della loro appartenenza all’associa- zione ma osa di cui al capo 1) e raf- forzata, altresì, da atteggiamento espressivo del potere di intimidazione esercitato dalla cosca, tenta- vano di costringere gli imprenditori ZAMPELLI Vincenzo e TUCCI Bru- no, titolari dell’impresa boschiva “IL TRONCO” a corrispondere loro somme di danaro non dovute cosi procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per il medesimo imprenditore. Con le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3), c.p., essendo stato il reato com- messo da appartenenti alla associazione di cui al capo 1) e di cui all’art. 7 della l. 203/91, essendo il reato stato commesso avvalendosi della capacità di assoggettamento ed intimidazione della associazione di cui al capo 1) medesimo oltre che al ne di agevolare e realizzare gli obiettivi dell’associazione descritta al capo d’imputazione 1) che precede. Fatti commessi in Provincia di Cosenza tra l’anno 2012 e l’anno 2013”. “Ora, nel fatto proposto nel p.p. n. 304/11 Mod 21, si evince un rapporto di subordinazione, sussunto sotto la fattispecie estorsiva, tra gli ‘ndranghetisti e gli imprenditori. Nel fatto proposto nel presente procedimento invece, il fatto si riguarda da diversa prospettiva, ossia secondo modalità di spazio e tempo alquanto differenti e che intravvedono, nel rapporto fra gli imprenditori e gli ‘ndranghetisti una vera e propria turbativa d’asta secondo quanto si dirà, ed a prescindere dal diverso piano criminoso e di “subordinazione” estorsiva tra gli indagati. La precisazione, di cui si coglie il senso nel- la disamina degli elementi di prova che qui di seguito si analizzeranno, appare necessaria al ne di evita- re qualsivoglia obiezione circa la preclusione del fatto “giudicando” (tenuto conto che nel p.p. 304/11 Mod 21 è ancora pendente la fase processuale) giacché se l’accordo collusivo fra gli indagati si dimostra, questo non esclude e non impedisce che fra gli stessi intercorra poi una costrizione estorsiva circa la regolazione del prezzo e/o del danaro che gli imprenditori devono poi consegnare agli ‘ndranghetisti. Le risultanze investigative che compendiano i fatti delittuose si traggono dagli atti acquisiti relativi alla gara d’appalto in esame. L’analisi della documentazione acquisita permetteva di accertare che la vendita del materiale legnoso presente nel terreno di cui sopra veniva di- sposta con delibera comunale n.94 del 31/07/2008, che prevedeva una base d’asta di euro 133.200,00. In data 02/09/2008 la gara in oggetto andava deserta tant’è che in data 16/10/2008 la giunta comunale, con delibera n.106, rinnovava le procedure di gara per l’assegnazione del lotto di terreno in questione. In data 09/07/2009 veniva emesso un nuovo bando di asta pubblica nel quale l’amministrazione comunale abbassava del 15% (di con- certo con i competenti uffici della Regione Calabria) il prezzo base dell’asta che arrivava pertanto a 113,200,00 euro mentre in data 05/11/2009, con determinazione del responsabile del servizio n.353 del registro generale, veniva in- detta una nuova gara di aggiudicazione del lotto boschivo di località Caporosa bosco Fiumarella. Anche questa andata successivamente deserta. In data 14/09/2010, con determina n.270 della giunta municipale di Aprigliano, venivano nuovamente reiterate le procedure di assegnazione del lotto boschivo mentre in data 07/07/2011, con de- termina n.211, la giunta municipale indiceva nuovamente una gara di appalto per il lotto boschivo in analisi, fissata per il giorno 08/08/2011. Anche tale gara andava deserta. In data 10/07/2012 il Comando Provinciale di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato inviava una missiva al comune di Aprigliano nel quale riferiva che, da control- li eseguiti sul lotto di terreno in vendita, risultavano non più leggibili i marchi impressi sugli alberi destinati ad essere tagliati. In data 12/07/2012, con determinazione n.235 il responsabile del servizio finanziario del comune di Aprigliano indiceva un nuovo bando di gara fissata per il successivo 20/07/2012, rinviata poi al 24/07/2012 men- tre in data 22/08/2012 il comune di Aprigliano, con missiva n.2640, rispondeva alla nota del Comando Provinciale di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato del 10/07/2012 (in relazione alla nuova marchiatura delle piante soggette a taglio) specificando che il successivo 24/08/2012 il lotto di terreno sarebbe stato consegnato alla ditta boschiva aggiudicataria dell’appalto. Solo in data 24/08/2012 quindi si svolgeva la gara di appalto relativa alla vendita del materiale legnoso del lotto di località Caporosa bosco Fiumarella. L’unica ditta a presentare offerta, con un ribasso del 0,1%, era “IL TRONCO S.r.l.” di Acri (CS) che, evidentemente, si aggiudicava la gara di appalto. Le intercettazioni eseguite sulle utenze in uso agli indagati, incrociate con le risultanze documentali acquisite, hanno permesso quindi di documentare il sistema adottato dall’associazione di ‘ndrangheta investigata, al ne di aggiudicarsi la gara d’appalto in esame, confermando per altro le già commenta- te dichiarazioni del collaboratore Oliverio Francesco”. “Da un’analisi della documentazione acquisita infatti, si poteva accertare che il “problema” al quale D’AMBROSIO faceva riferimento era in realtà la sanzione della sospensione dal registro delle imprese boschive della ditta “Il Tronco s.r.l.” di ZAMPELLI Vincenzo, disposta dalla Regione Calabria in data 16/06/2011 per la durata di 1 anno (acquisita presso gli uffici della Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione), comminatagli per contestate e gravi negligenze nella conduzione della propria attività boschiva. Si disegna pertanto, ed in maniera compiuta rispetto all’analisi di tale vicenda, il livello “funzionale” degli accordi descritti dai collaboratori di giustizia fra le varie cosche cosentine e crotonesi, rendendosi, per tale via, ancor più manifesta l’acquisizione di alcuni dati ed elementi di prova in atti al presente procedimento che definiscono chiaramente il livello ‘ndranghetistico dell’ “affare dei boschi”. Le indagini proseguono.