Annullata la revoca della procedura concorsuale del 2011 per undici posti dirigenziali del Comune di Cosenza.
Questo hanno stabilito in sentenza i giudici del Consiglio di Stato. Ora che succederà? Il Comune di Cosenza aveva revocato, ai sensi dell’art. 21-quinquiesdella legge 7 agosto 1990, n. 241, i concorsi pubblici a 4 posti di dirigente amministrativo e a 7 posti di dirigente tecnico, indetti con delibera di giunta n. 124 del 29 aprile 2009, e di cui ai bandi approvati con determinazione n. 20 del 25 gennaio 2010 (determinazione di revoca n. 1276 del 27 luglio 2011, impugnata unitamente ai presupposti atti di avvio del procedimento, di designazione del relativo responsabile e di indirizzo del sindaco per la revoca).Erano oggetto di impugnazione anche le delibere di giunta comunale di modifica del regolamento sull’ordinamento dei servizi e di rideterminazione della pianta organica, nella parte relativa ai dirigenti (delibere nn. 96 e 97 del 25 luglio 2011, e 114 del 4 agosto 2011), e gli atti di affidamento degli incarichi dirigenziali a contratto e di aumento della dotazione organica dell’ufficio di supporto del sindaco, rispettivamente ai sensi degli artt. 110 e 90 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (provvedimento del sindaco del 13 giugno 2011, prot. n. 2718, e delibere di convalida della giunta municipale nn. 76, 77 e 78 del 24 giugno 2011). La revoca dei concorsi interveniva dopo la formazione della graduatoria del concorso, nella quale i ricorrenti si erano collocati in posizione utile, ma prima che la stessa fosse approvata. La determinazione in autotutela era motivata attraverso il richiamo alla clausola del bando che consentiva all’amministrazione «di revocare, rettificare, sospendere o prorogare» lo stesso e in ragione dell’«interesse pubblico interesse, attuale e concreto, alla copertura dei posti di qualifica dirigenziale soltanto nei modi stabiliti dalla legge, ed al corretto assetto e al buon andamento dell’apparato amministrativo».
” In conclusione, in accoglimento parziale degli appelli le sentenze di primo grado con essi impugnate devono essere riformate in parte. Altrettanto parziale è quindi l’accoglimento dei ricorsi di primo grado, nel senso cioè che va annullata la revoca delle procedure concorsuali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. si precisa pertanto che nell’eseguire la presente sentenza il Comune di Cosenza dovrà approvare le graduatorie dei concorsi illegittimamente revocati e procedere all’immissione in ruolo dei vincitori sulla base dei posti dirigenziali in organico disponibili. Le spese del doppio grado dei giudizi seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. I
l Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma parziale delle sentenze di primo grado, accoglie i ricorsi ed annulla in parte gli atti impugnati, sempre nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune di Cosenzaa rifondere agli appellanti le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 6.000,00, oltre agli accessori di legge, per ciascuna delle parti appellanti”.