Stroncato sul nascere, verrebbe da dire. O persino, se è già nato, “affogato” in culla il probabile colpo di mano della Regione che nelle more tra il 31 ottobre (data di scadenza del vecchio “decreto Calabria”) e queste ultime ore potrebbe aver realizzato il pensierino di mettere le mani nel cuore della sanità di Calabria. Dal vertice commissariale (considerandolo decaduto) alle nomine nelle aziende sanitarie e ospedaliere. Ma tra poche ore tutto il nastro del film sarà riavvolto, congelato, “strappato”. Il Consiglio dei ministro nel corso della giornata di domani 3 novembre approverà quella che è la stesura definitiva del nuovo “decreto Calabria” che è perentorio nel suo ingresso in scena. Non mancano le novità, anche importanti, contenute in questo decreto. Dai pieni poteri (più pieni di prima) affidati nelle mani del nuovo commissario ad acta (nelle more è in carica ancora Cotticelli) alla necessità imprescindibile che asp e ospedali approvino entro un certo termine i bilanci. Dal contributo che il governo concderà fino al 2023 per il rientro della Calabria dal debito sanitario alla revoca entro 30 giorni di tutti i diretori generali o commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere che il nuovo commissario ad acta trova al suo insediamento. Reset totale, al suo ingresso in scena e ogni tentativo che la Regione dovesse adottare in queste ore di metterci le mani di sopra sarà letteralmente sbriciolato nello spazio di un mese. Per decreto, così come sta per deliberare il Consiglio dei ministri. Ma andiamo con ordine.
Intanto la necessità di continuare con il regime del commissariamento, che ad un certo punto del dibattito politico (soprattutto con Santelli alla Cittadella) pareva dovesse essere messa in discussione. «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, anche in ragione della situazione emergenziale in corso, di prevedere per la Regione Calabria, misure eccezionali per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ambito sanitario, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si legge nella parte introduttiva del decreto Calabria – nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari e ritenuta la indifferibile necessità di intervenire per introdurre misure straordinarie per superare le riscontrate, gravi inadempienze amministrative e gestionali riscontrate nella Regione Calabria sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione…» si procede con il confermare il regime del commissariamento in Calabria.
Capitolo commissario ad acta, intanto, «chiamato ad operare con i pieri poteri conferiti dalla legge vigente». In particolare…«Sono attribuite al Commissario ad acta le attività di gestione tecnico-amministrativa di rilevanza regionale, le funzioni di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale finalizzate alla tempestiva attuazione del Programma Operativo 2019-2021 e del menzionato piano di rientro dai disavanzi sanitari, le procedure di appalto superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Commissario esercita tutti i poteri di gestione necessari per conseguire l’obiettivo del riequilibrio finanziario economico e contabile del Servizio sanitario regionale».
·E poi «il Commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è affiancato da due sub commissari di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, rispettivamente, in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa».
·«Il Commissario ad acta si avvale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)che fornisce supporto tecnico e operativo. A tali fini i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2021. La Regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta e dei Commissari straordinari di cui all’articolo 2, il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento dei relativi compiti, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In caso di ritardo o di inerzia della Regione, il Commissario ad acta individua con proprio decreto le risorse umane e strumentali necessarie all’attuazione delle misure di cui al presente capo. In ogni caso il commissario si avvale direttamente del supporto del Dirigente generale e dei dirigenti degli uffici del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della regione Calabria cui può impartire ordini e direttive necessari all’attuazione del programma operativo vigente, del piano di rientro e di ogni ulteriore intervento previsto dal presente capo. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute , ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente Capo, anche con riferimento all’attività svolta dai Commissari straordinari di cui all’articolo 2».
·Capitolo approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie o ospedaliere e nomina dei commissari. Con un punto fermo stavolta, anzi due. Senza bilanci e atti aziendali approvati si procede d’ufficio e il commissario va a casa. E poi se al suo insediamento il commissario ad acta trova nominato direttori generali questi sono da intendersi decaduti entro 30 giorni. Perentoriamente.
«Il Commissario ad acta di cui all’articolo 1, entro 30 giorni dalla nomina, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d’intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni».
«Il Commissario straordinario è scelto, anche nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico».
«Entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il raggiungimento dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci aziendali».
«Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni». È questo un punto ritenuto essenziale nel rapporto funzionale tra struttura commissariale ed aziende sanitarie e ospedaliere. Senza bilanci procede direttamente il commissario ad acta e se non procede lui lo farà il ministero e in ogni caso la mancat approvazione di bilanci e atti aziendali comporterà, nel corso delle verifiche periodiche, «la revoca dall’incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall’incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 nei termini ivi previsti».
C’è poi il capitolo relativo al contributo che il governo concederà alla Calabria nell’ottica del piano di rientro. Si chiama tecnicamente “Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della Regione Calabria)”.
«In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Calabria, al fine di ricondurre la gestione nell’ambito dell’ordinata programmazione sanitaria e finanziaria e ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell’Unione europea, è autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa fino ad un massimo di 60 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l’intervento straordinario per l’emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Calabria e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale. L’erogazione della somma di cui al comma 1, è condizionata all’effettiva attuazione dell’Accordo, di cui al comma 1, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».
Un decreto a tutto tondo a quanto pare, stavolta. Che reitera e rilancia non solo l’istituto del commissario ma che ne rafforza il controllo e persino l’obbligo a far quadrare i conti. A queste condizioni, e solo a queste, previsto un contributo per rientrare dal debito.
I.T.