Dopo l’ordinanza emessa dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli, la numero 68 del 2020, arrivano i chiarimenti della Regione in merito ad alcuni aspetti controversi. Nello specifico il dirigente Antonio Belcastro, della task force regionale contro il Coronavirus, specifica che sono esenti dall’obbligo di indossare le mascherine: gli alunni delle scuole quando sono seduti ai propri banchi; i clienti di ristoranti, bar e similari durante la consumazione; e le persone che effettuano sport all’aperto.
In relazione all’obbligo di rilevazione della temperatura corporea, inoltre, si precisa che nel caso degli alunni delle scuole e del personale scolastico, sussistendo la responsabilità del controllo presso le rispettive abitazioni e prima di recarsi verso le stesse scuole, l’ordinanza non si applica a tali soggetti. Stesso discorso per docenti e studenti universitari.
L’obbligo di rilevazione della temperatura corporea riguarda le attività – economiche, produttive e ricreave, di cui all’ordinanza 55/2020 – per le quali era già prevista in maniera facoltativa. In particolare per quanto riguarda il commercio al dettaglio. L’obbligo è, pertanto, applicabile unicamente a supermercati e centri commerciali.
Covid, la mascherina obbligatoria non vale per gli studenti in classe
Arrivati i chiarimenti della Regione in merito alla misurazione della temperatura: non è obbligatoria per le scuole ma solo per supermercati e centri commerciali