Regione contro Cascina, deciderà l’adunanza plenaria

Il Consiglio di Stato ha differito la definizione del contenzioso al massimo organo di giustizia amministrativa. L’appalto da 19 mln di euro per le mense ricadenti sotto l’egida dell’Asp è sub judice da quasi 3 anni

Il lotto n° 4 dei un maxi-bando regionale per le mense ospedaliere delle aziende sanitarie regionali finisce all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato per le decisioni definitive. L’appalto da circa 20 milioni di euro, per 3 anni, riguardante la gestione di tutte le mense ospedaliere ricadenti sotto l’egida dell’Asp di Cosenza è sub judice da oltre due anni e ancora il contenzioso non si è concluso. In una corposa sentenza ieri i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che esiste difformità di giudizio in merito alle responsabilità della stazione unica appaltante nei casi di presunta violazione della buona fede in sede pre-contrattuale. Cioè, in parole povere, la Cassazione e il Consiglio di Stato in alcune sentenze non hanno preso decisioni conformi tra loro tali da poter emettere una sentenza univoca in questo e in tutti gli altri casi analoghi. Il contenzioso in essere tra la Regione Calabria e il colosso delle mense italiane, “La Cascina global service” dovrà essere valutato in una prossima seduta dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Questo è stato deciso ieri dai giudici in sentenza non definitiva. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ne dispone il deferimento all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Manda alla segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al segretario incaricato di assistere all’adunanza plenaria”. La vicenda parte nel 2014 quando la Regione Calabria indice il bando suddiviso in 7 lotti per assegnare i servizi relativi alle mense ospedaliere e sanitarie di tutte le Asp regionali. Il lotto n° 4 riguarda l’Asp di Cosenza. l raggruppamento temporaneo di imprese “La Cascina Global Service S.r.l. – Cardamone Group S.r.l.” ha partecipato alla gara in relazione al lotto n. 4, riguardante l’Azienda sanitaria di Cosenza, avente un valore stimato di € 18.927.347,40, per la durata di 36 mesi. Il R.T.I. menzionato, cui è stato attribuito il punteggio più alto a seguito dell’esame dell’offerte tecnica, è stata escluso dalla gara, in quanto avrebbe presentato un’offerta in aumento rispetto all’importo annuale dell’appalto. È stata escluso, per ragione analoga, anche l’unico altro concorrente rimasto in gara R.T.I. Innova S.p.a. – Ladisa S.p.a. (l’altro concorrente S.I.AR.C. S.r.l., infatti, era stato già escluso in precedenza). La gara è stata pertanto dichiarata deserta. (Cardamone nel frattempo è stato raggiunto da una interdittiva antimafia definita anche in sede di Consiglio di Stato in sede cautelare ma l’iter processuale prosegue presso il Tar). Con sentenza n. 1730 del 18 novembre 2015 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, chiamato a decidere il ricorso del R.T.I. La Cascina Global Service S.r.l. – Cardamone Group S.r.l., lo ha accolto ed ha conseguente annullamento l’atto di esclusione. La sentenza citata è stata confermata con sentenza n. 2497 del 10 giugno 2016 del Consiglio di Stato nella quale si afferma: “Quanto alla non convenienza dell’offerta, in quanto superiore al prezzo pubblicato sull’Osservatorio, va rilevato che la non sostenibilità dell’impegno economico non poteva giustificare l’esclusione dalla gara della concorrente, potendo invece consentire l’adozione di altro genere di rimedi, quale, ad esempio, la revoca della gara (ovvero il suo annullamento, nel caso di rilevazione di un errore materiale in cui sia incorsa l’autorità nella predisposizione degli atti precedenti di indizione della gara)”. La Stazione Unica appaltante, con provvedimento del 29 agosto 2016, anzichè concludere la gara ha disposto, ritenendo evidentemente tale provvedimento in linea con quanto giudicato, l’annullamento dei decreti n. 15575 del 15 novembre 2013 e n. 10959 del 13.10.2015, rispettivamente di indizione della gara e del decreto di approvazione degli atti di gara, entrambi nella parte relativa al Lotto n. 4, concernente il servizio di ristorazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. La Cascina Global Service S.r.l., e Cardamone Group S.r.l. hanno impugnato tale provvedimento, deducendone l’illegittimità e chiedendo l’annullamento oltre che la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Il Tar respinge tale richiesta ma accoglie invece la domanda, formulata in via di subordine dalle ricorrenti, tesa ad ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di buona fede incombenti sulle parti nel corso delle trattative”.