Il Senato ha approvato lo scorso 11 ottobre il disegno di legge delega n. 2681 per la riforma delle procedure concorsuali e della composizione della crisi da sovraidebitamento, diretta emanazione dei lavori della commissione Rordof la cui conclusione dell’iter parlamentare ha sorpreso i più, in quanto, in molti erano convinti che la legge non sarebbe stata licenziata nel corso di questa legislatura.
Il testo approvato si compone di sedici articoli suddivisi in tre capi: il Capo I (articoli 1-2) sulle disposizioni generali, il Capo II (articoli 3-15) reca i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell’insolvenza e, infine, il Capo III (articolo 16) è dedicato alle disposizioni finanziarie.
Il Governo dovrà attuare la riforma per la crisi di gruppi di imprese (art. 3), per gli accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5), per il concordato preventivo (art. 6), per la liquidazione giudiziale (art. 7), per l’esdebitazione (art. 8), per il sovraindebitamento (art. 9), per la liquidazione coatta amministrativa (art. 14) e per l’amministrazione straordinaria (art. 15). Si dovrà intervenire anche in ordine
al sistema dei privilegi (art. 10) e alle garanzie mobiliari non possessorie (art. 11).
La rivisitazione della materia ha un’indole spiccatamente nominalistica, atteso che all’art. 2 comma 1 lettera a), è previsto che si dovrà “sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose”. Non si parlerà più, dunque, di “fallimento”, ma di “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”, composta da una fase preventiva e stragiudiziaria, mediante la quale l’imprenditore potrà rivolgersi ad un organo pubblico (istituito presso le Camere di Commercio), con cui collaborerà per intercettare gli indicatori di crisi della propria impresa ovvero giungere ad un accordo con i creditori. E’ integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale, al fine di incentivarne l’adozione senza mancare di sanzionarne gli abusi. Fermo restando l’onere per l’impresa di corrispondere almeno il 20% dell’ammontare totale dei crediti chirografari ai creditori. Si dovrà intervenire sui tempi e i costi delle procedure concorsuali. Si dovrà intervenire sui requisiti dimensionali delle S.r.l., già previsti dal codice civile, che impongono alle stesse di dotare la propria struttura di un organo di controllo al verificarsi di nuovi ridotti parametri.
Si interviene anche sul fronte della competenza, infatti, le procedure concorsuali relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi d’impresa di rilevante dimensioni, saranno attratti alle sezioni specializzate dei Tribunali in materia d’impresa. Rimarrà invariata la competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell’imprenditore sotto soglia.
Di contro saranno individuati, tra i Tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali diverse da quelle sopraindicate. La selezione avverrà sulla base di criteri oggettivi e omogeni basati sui diversi indicatori: il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun Tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia, il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni, il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni, la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni; il rapporto tra gli indicatori sopra detti ed il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali, il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese, la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del Tribunale, rispetto al numero delle imprese.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure.
Il ministero della Giustizia ha già nominato la commissione di esperti che dovrà occuparsi dell’elaborazione degli schemi dei decreti delegati di attuazione, lavoro che dovrebbe essere rassegnato entro il 10 gennaio 2018.
I decreti legislativi dovranno essere emessi su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli stessi saranno successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, per l’espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati.
Ci attende un anno intenso nel quale saranno emanate le norme che consentiranno, quantomeno sotto il profilo lessicale, di mettere in soffitta il fallimento che ha rappresentato per molti un’ingiusta gogna in quanto troppo spesso considerato sinonimo di condotte illecite e quale evento che rendeva impossibile un nuovo inizio.
Fernando Caldiero
Vice presidente Odcec di Paola