«Ha perso indipendenza ed equilibrio, Facciolla non può essere confermato procuratore capo a Castrovillari»

La Quarta commissione del Csm delibera la decadenza dall'incarico dirigenziale per «gravi» e «scorrette» condotte del magistrato «a prescindere dall'esito dei procedimenti disciplinari e penali»

Condotte «gravi» e «scorrette» per cui a prescindere dall’esito dei procedimenti disciplinari e penali per Eugenio Facciolla scatta la «non conferma nell’esercizio delle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con decorrenza dal 13.11.2019, disponendo l’invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza».
Lo ha deliberato la Quarta commissione del Csm chiamata ad esprimersi, appunto, sulla riconferma del magistrato cosentino a capo della procura di Castrovillari dal momento che al 13 di novembre del 2019 ha maturato i 4 anni dall’insediamento, linea di confine che aziona di fatto la procedura di riconferma che deve essere vagliata dalla apposita commissione del Csm. Linea di confine che per Facciolla, come è noto, è stata congelata e dilatata per le note vicende disciplinari e giudiziarie con tanto di temporaneo trasferimento del magistrato in sede civile a Potenza ma che in ogni caso il Csm non poteva esimersi dall’esaminare in via definitiva anche alla luce della richiesta di Facciolla di sospensione del procedimento disciplinare. E così, alla prima utile occasione in agenda, la Quarta commissione del Csm ha di fatto finito un lavoro che le sarebbe toccato nel novembre del 2019 peraltro dovendo utilizzare norme e regole precedenti alla riforma del 16 giugno del 2021.
Confermare o non confermare Eugenio Facciolla in ruoli dirigenziali per la procura di Castrovillari? Applicando appunto il testo unico di regolamento antecedente alla riforma del 16 giugno del 2021 la Quarta commissione ha, gioco o forza, fatto appello alla sussistenza o meno dei prerequisiti di cui deve disporre un magistrato per ricoprire ruoli dirigenziali. E cioè indipendenza, equilibrio e imparzialità. Deliberando in conclusione che Facciolla, sempre secondo la commissione del Csm, ha perso «irrimediabilmente» i primi 2 non ottenendo di conseguenza la riconferma a ruolo dirigenziale in procura a Castrovillari. Status da procuratore capo che, sempre secondo il Csm, Facciolla ha perso e «a prescindere dall’esito dei procedimenti disciplinari e giudiziari» per condotte «gravi» e «scorrette». Nel primo caso a proposito del verbale retrodatato inserito con data retroattiva nel pc della procura, in combutta seriale o meno con il maresciallo Greco. Nel secondo, annota il Csm, conducendo una campagna anche mediatica di discredito nei confronti dei colleghi della Dda di Catanzaro in relazione all’arresto di Spadafora.
A favore invece della conferma di Facciolla in ruoli apicali in procura a Castrovillari si è espresso il procuratore generale secondo cui «ha dato ampia dimostrazione di notevoli capacità organizzative nei vari settori nell’ambito della Procura della Repubblica di Castrovillari rendendola assolutamente funzionale, con eccellenti risultati conseguiti sul piano della qualità e della quantità del lavoro svolto. Il Dott. Facciolla ha dato prova costante di grande operosità e di particolare diligenza, oltre che di elevatissima preparazione e di lodevole equilibrio. La particolare diligenza profusa nelle funzioni di direzione nell’ambito del suo ufficio e la lodevole puntualità nel compimento dell’attività giudiziaria, hanno dato ampia prova delle sue notevoli ed eccellenti doti di direzione nell’ambito della Procura di Castrovillari…».
Di parere diverso, se non opposto, la relazione del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro che nella «seduta del 15.4.2021, ha espresso a maggioranza parere contrario alla conferma, precisando che, mentre non sono stati sollevati rilievi “in relazione ai profili dell’impegno e della capacità organizzativa del dott. Facciolla”, tuttavia sono stati ritenuti rilevanti, in quanto sintomatici dell’assenza dei cd. “prerequisiti” (art. 1 T.U.), gli elementi emersi nei procedimenti disciplinare e penale, di seguito precisati; pendono, allo stato, nei confronti del dott. Facciolla plurime procedure disciplinari, oltre al procedimento penale precisato in atti, attualmente in corso di istruttoria in primo grado, come confermato dallo stesso magistrato nel corso dell’audizione».
Dunque perdita di requisiti, secondo il Consiglio Giudiziario e secondo il Csm che ha su questo deliberato. E questo nonostante l’indiscussa capacità organizzativa di Facciolla all’interno dell’ufficio inquirente. In sede di conferma per ruoli dirigenziali, sottolinea il Csm, «devono innanzitutto essere valutati i prerequisiti dell’equilibrio, indipendenza e imparzialità, in quanto imprescindibili condizioni dell’esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, la capacità organizzativa e l’attività giudiziaria espletata dal magistrato».
La prima parte di questi requisiti sarebbe venuta meno, secondo la valutazione della commissione del Csm.
Dagli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria, sottolinea il Csm, «in particolare, dall’ordinanza n. 2/2021 emessa nell’ambito del procedimento disciplinare n. 90/20192 risulta che il dott. Facciolla abbia disposto l’inserimento, all’interno del fascicolo n. 4889/2017/21 del quale era contitolare (unitamente alla dott.ssa Continisio, sostituto procuratore presso l’Ufficio requirente di Castrovillari), di una annotazione di P.G. materialmente ed ideologicamente falsa: “materialmente” perché retrodatata (in particolare, recante la data del 31.12.2017, ma redatta in epoca successiva, verosimilmente in data successiva e prossima al 19.2.2018, atteso peraltro che il 31.12.2017, l’Ufficiale di P.G., Maresciallo Greco, incaricato di redigere l’annotazione non era in servizio); “ideologicamente” perché attestante il compimento di attività di indagine in effetti mai compiute o descritte in modo difforme dalla realtà.
Le ragioni della descritta condotta di falsificazione – contestata, nella sua materialità, al maresciallo Greco (ufficiale di P.G.) e confermata da quest’ultimo (cfr. le dichiarazioni riportate nella citata ordinanza n. 128/19, sul punto richiamata dalla successiva n. 2/2021, dove si legge “…concordai con il signor procuratore di fare questa nota…limitatamente al periodo che va dal mese di ottobre al mese di gennaio proprio al…fino all’avvenuta indagine “Stige”. In effetti retrodatai la lettera…”) – risiedono nella necessità di fornire una veste formale (e giustificata) alle plurime interlocuzioni avvenute tra lo stesso Ufficiale di P.G. e Spadafora Antonio, prima che il medesimo Spadafora (rispetto al quale il Greco allega la qualità di “informatore” per le indagini coordinate dalla Procura di Castrovillari) fosse tratto in arresto, su impulso della D.D.A. di Catanzaro, nell’ambito della operazione denominata “Stige” (indagine che ha altresì portato all’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso Greco, per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.). La consapevolezza del dott. Facciolla circa la falsità del documento in parola, al momento dell’inserimento dello stesso nel citato fascicolo di indagine (n. 4889/2017/21) deriva – oltre che dalle dichiarazioni del citato Ufficiale di P.G. (parimenti riportate nelle richiamate ordinanze agli atti della procedura, che precisa di aver concordato con il Procuratore la redazione dell’annotazione) – dalla altrimenti non giustificabile disposizione, impartita dal Dirigente in questione, di “inserimento agli atti” (della detta procedura n. 4889/2017/21) del medesimo documento, nonostante l’evidente grave anomalia “…relativa alla risalenza a sei mesi addietro…” (così la detta ordinanza n. 2/2021, in atti) delle attività di indagine ivi descritte». Da qui la condotta «grave», secondo il Csm e a prescindere se per colpa o dolo cha fa coppia, per la perdita dei prerequisiti secondo il Csm, con la condotta «scorretta» che Facciolla avrebbe messo in atto nei confronti dei colleghi della Dda di Catanzaro attraverso operazioni anche mediatiche di discredito.
«Non potendo pertanto ritenersi nel caso di specie sussistenti le imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio – conclude in delibera la commissione del Csm – con riferimento al dott. Facciolla e al periodo di esercizio, da parte di quest’ultimo, delle funzioni direttive di Procuratore di Castrovillari, in alcun modo le funzioni in parola possono trovare conferma. Tutto ciò premesso, il Consiglio delibera la non conferma del dott. Eugenio Facciolla nell’esercizio delle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con decorrenza dal 13.11.2019, disponendo l’invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza».
Avverso questa delibera Facciolla può avanzare ricorso presso la Corte di Cassazione.