Revoca fondi al Biscottificio “Palumbo di Acri”, si torna in aula

Per i Tar il processo deve proseguire davanti al giudice ordinario

Revoca fondi al Biscottificio “Palumbo di Acri”, il processo deve proseguire davanti al giudice ordinario.

Tutto da rifare Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il Biscottificio di Palumbo Piero Angelo snc, già società Progresso del Sud di Palumbo Piero Angelo & C. snc, impugna il Decreto n. 159 del 17.01.2018 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha revocato il precedente Decreto n. 113299 del 12.02.2002, avente ad oggetto la concessione di un finanziamento pari ad € 121.244,00, a fronte di investimenti ammessi per € 280.000,00 (l. n. 488/92).

Detto finanziamento, mirato alla realizzazione di lavori di ristrutturazione di un edificio aziendale, veniva erogato per € 109.119,60 di cui una prima quota, pari ad € 60.622,00 in data 01/08/2002, ed una seconda quota, pari ad € 48.497,60, in data 05/05/2003 mediante accrediti effettuati dalla Banca Concessionaria.

Parte ricorrente allega che le opere finanziate sarebbero state effettivamente state svolte da diversi operatori, ognuno per il settore di propria competenza, i quali avrebbero eseguito esattamente i lavori commissionati secondo le previsioni del progetto e riportati nella documentazione contabile consegnata all’appaltante.

Prima di ricevere l’ultima tranche del contributo, i Militari della Guardia di Finanza, all’esito di una verifica, con nota trasmessa in data 22.01.2008, proponevano al Ministero dello Sviluppo Economico la revoca delle agevolazioni in quanto: l’impresa, nonostante l’ultimazione del programma di investimento fosse avvenuta in data 14.03.2003 (come verificato dalla Banca cessionaria in sede di Relazione finale di spesa), sarebbe risultata pressoché inattiva dall’anno 2005, con conseguente mancato uso (distoglimento) dei beni oggetto delle agevolazioni ed il mancato raggiungimento degli obiettivi economici, produttivi e occupazionali; il legale rappresentante dell’impresa era stato rinviato a giudizio, in data 18.12.2006, con decreto del GUP del Tribunale di Cosenza, nell’ambito del procedimento penale n 6324/03, per i reati di truffa (art. 640 bis c.p.) e violazione di sigilli (art. 468 c.p.) per aver prodotto documenti falsi (in particolare la variante di concessione edilizia) con cui si sarebbero attestati i requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni. Il Ministero, quindi, sulla scorta della relazione della Guardia di Finanza, ritenuti integrati i presupposti di cui all’art. 8 commi 1 lettere b), e) e 2 del D.M. 527 del 2.10.1995, ha disposto, nel 2018, la revoca delle agevolazioni concesse nel 2002.

Scrivono i giudici del Tar:

” Trattasi, all’evidenza, di circostanze di fatto che afferiscono all’esecuzione del programma imprenditoriale finanziato ed all’adempimento degli obblighi assunti dalla società beneficiaria in sede di attribuzione dell’agevolazione. Ne consegue che la “revoca” oggetto di gravame, indipendentemente dalnomen iurisutilizzato dalla p.a.,non costituisce esercizio di un potere discrezionale e, dunque, la posizione giuridica soggettiva dalla stessa incisa è qualificabile in termini non già di interesse legittimo bensì di diritto soggettivo, con inevitabile devoluzione dell’intera controversia innanzi al Giudice ordinario”.