“Gentile può essere processato”. Si riapre la vicenda Petramala

Per la Corte Costituzionale l'ex senatore non era nell'esercizio delle sue funzioni quando con alcune affermazioni avrebbe arrecato un danno all'ex dg dell'Asp di Cosenza e alla stessa azienda sanitaria. Chiesto 1 mln di euro di risarcimento.

 “Ci sono due direttori, due manager, a Cosenza e Catanzaro, che amministrano senza avere i requisiti. Uno, addirittura e’ stato finanche candidato alle elezioni regionali, in spregio alla normativa vigente … Sono aumentati gli accreditamenti e si e’ assistito a stabilizzazioni vergognose, di gente senza titolo e senza arte che percepisce stipendi da dirigente dopo essersi autoassunta. Scandali sui quali la magistratura fara’ i suoi inevitabili rilievi… E perche’ mai un direttore generale senza alcun requisito continua a governare nell’illegalita’ se non per il senso di impunita’ che lo pervade. Petramala sia rimosso”. Per questa e altre frasi pubblicate sul Quotidiano della Calabria l’ex senatore Antonio Gentile era stato denunciato dall’ex dg dell’Asp di Cosenza, Franco petramala, e della stessa azienda sanitaria provinciale, che avevano ritenuto diffamatorie tali affermazioni, con richiesta di risarcimento danni per diffamazione di oltre 1 mln di euro.

Ora il procedimento giudiziario civile potrà riprendere. Il processo si era interrotto lo scorso anno quando la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato aveva fatto pervenire al tribunale cosentino, dove era in corso il procedimento, la dichiarazione di insindacabilità delle affermazione del’ex senatore Gentile perchè pronunciate nel pieno esercizio delle sue funzioni. Ma non è dello stesso avviso la Corte Costituzionale che è stata chiamata in causa dal Tribunale di Cosenza sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e che ha annullato le disposizioni della giunta di Palazzo Madama in merito alla vicenda.

Scrive infatti la Consulta in sentenza, pubblicata oggi con le relative motivazioni:

“Questa Corte ritiene pertanto che, quanto alle dichiarazioni esterne diverse da quelle relative alla pretesa mancanza dei requisiti, il loro oggetto non corrisponda contenutisticamente a quello degli atti interni indicati come rilevanti, mentre, per quanto riguarda le esternazioni concernenti la mancanza dei requisiti, il loro distacco temporale dal successivo atto parlamentare rilevante e la non prevedibilità di quest’ultimo (anche riferito alla precedente interrogazione del 28 luglio) escludono che nella situazione specifica si possa ravvisare un’ipotesi di contestualità fra gli atti menzionati. In conclusione, non sussisteva il potere del Senato di dichiarare l’insindacabilità delle dichiarazioni rese extra moenia dal senatore Gentile, in quanto esse non possono considerarsi espresse nell’esercizio della sua funzione di parlamentare.Per questi motivi la Corte Costituzionale: 1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese alla stampa locale dal senatore Antonio Gentile sul conto del dott. Franco Petramala, per le quali pende procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Cosenza, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; 2) annulla, per l’effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 16 settembre 2015”.

Per i giudici della Consulta nel caso di specie, tuttavia, un collegamento di questo tipo delle dichiarazioni contestate con la funzione parlamentare non sussiste, giacché le pubblicazioni giornalistiche in relazione alle quali il Tribunale ricorrente è stato adito si presentano, in concreto – e ferma restando ovviamente la valutazione del giudice comune sul rispetto dei suoi limiti – come ordinario esercizio del diritto di informazione e di critica, che spetta al parlamentare convenuto nel giudizio ordinario nei medesimi termini e limiti in cui esso spetta a qualsiasi cittadino, e non offrono alcun elemento idoneo a qualificarle come un’evidente espressione, specifica e differenziata, della funzione parlamentare. Il processo per il risarcimento milionario richiesto dall’ex dg dell’Asp di Cosenza, Franco Petramala e dall’Asp stessa può dunque proseguire.