Fincalabra, l’ex presidente Luca Mannarino non si arrende mai

Tra penale (rinviato a giudizio a maggio scorso per una presunta distrazione fondi da 46 mln di euro) e civile, ora la Cassazione ha stabilito la sede definitiva dove dovrà svolgersi il contenzioso con la Regione Calabria a seguito della sua cacciata dall'ente in house. 

La lite tra Mannarino e la Regione Calabria, dopo la cacciata da Fincalabra, potrà iniziare davanti al giudice ordinario per tutte le questioni sollevate a seguito del contenzioso aperto e mai concluso per la cacciata di Mananrino dalla presidenza dell’ente in house della Regione Calabria. Ma nel frattempo Mannarino è stato anche rinviato a giudizio per la nota vicenda della distrazione fondi da 46 mln di euro.

Quindi da un lato, penalmente, Mannarino dovrà difendersi dalla accuse della Procura catanzarese, mentre dall’altra, civilmente, potrà provare a far valere le sue ragioni sulla cacciata da Finncalabra da parte della Regione Calabria e chiedere eventuale reintegro o risarcimento danni.

Paradossi calabresi. Uno dei nodi è stato sciolto dalla Cassazione con la sentenza n° 16961/2018 con la quale gli ermellini dopo vari passaggi al Tar, al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale hanno stabilito definitivamente il ring dove dovrà svolgersi il match civile tra Mannarino e Regione, e cioè il Tribunale ordinario.

Scrivono gli ermellini:

“In questo senso, giova richiamare la pronuncia di queste Sezioni Unite con cui si è affermato che «l’impugnazione del provvedimento col quale, in ottemperanza ad una disposizione di legge reg. contenente la previsione di decadenza automatica della carica (cosiddetto spoyl system), la Giunta regionale abbia dichiarato la decadenza dell’amministratore straordinario di un ente dipendente dalla Regione – poiché l’amministrazione non esercita un potere discrezionale in presenza della previsione di una decadenza ex lege – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e non sussistendo alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (Cass., S.U., n. 26630 del 2007). 5. – In conclusione, in accoglimento della istanza proposta dalla Regione Calabria, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti. Al detto giudice è anche demandata la statuizione sulle spese del presente regolamento”.

Questo da un punto di vista civile. Penalmente invece  “Fincalabra.p.a”, difesa dall’avv. Damiano Libonati e la Regione Calabria, difesa dall’avv. Nicola Greco, si sono costituite parte civile nel processo penale a carico, fra gli altri, anche dell’ex Presidente di Fincalabra Luca Mannarino. Nell’udienza che si è tenuta a maggio scorso, il Gup di Catanzaro, dott. Mariotti, ha rinviato a giudizio tutti gli imputati che sono accusati di peculato per aver distratto, mediante condotte appropriative, l’ingente somma di denaro pari ad euro 46.350.000, appartenente a fondi di derivazione comunitaria affidati dalla Regione Calabria alla società Fincalabra per la realizzazione delle finalità dell’ente e pertanto caratterizzati da destinazione vincolata.La vicenda, che risale al 2015, riguarda la conclusione di operazioni di investimento finanziario con classi di rischio alte in base alla classificazione MiFID (Direttiva UE 2004/39/CE, che modula in senso scalare e progressivo, da 1 a 7, il rischio delle attività finanziarie) in violazione delle norme comunitarie di riferimento, oltre che dell’accordo di trasferimento sottoscritto fra Fincalabra e la Regione per la gestione delle ingenti somme destinate a sostenere le iniziative provenienti dal tessuto imprenditoriale calabrese. Gli investimenti effettuati per il tramite di intermediario bancario qualificato, hanno causato perdite per oltre un milione di euro.

Come i grandi campioni di scacchi Luca Mannarino giocherà su due tavoli le sue partite. Vedremo che succederà.