Progetto cittadino per la “Ciclopolitana”, Palazzo dei Bruzi annulla la gara per la progettazione dei lavori, da 100mila euro, in autotutela. “
C’era un errore nella attribuzione della categoria. Tutto da rifare dunque. Non sono noti i dettagli della motivazione della revoca in autotutela della gara per affidare i servizi. Si legge in determina comunale:
“premesso che: -con la determina dirigenziale a contrarre n. 800 del 29/03/2018 è stata indetta la gara per l’Affidamento del servizio attinente l’Architettura e L’ingegneria per la Progettazione Esecutiva, la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione attinente i “lavori – CICLOPOLITANA DI COSENZA – IMPLEMENTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO – II° LOTTO” – C.U.P. F87B17000260005 – CIG. n. 7427697976; -con la medesima determina dirigenziale è stato disposto: 1. di procedere all’affidamento dell’incarico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157,comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura; 2.che per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura si provvederà mediante l’utilizzo degli elenchi già in possesso dell’ente approvati con determina dirigenziale n. 19 del 10/01/2018 suddivisi per categorie professionali aggiornato al 31/12/2017, di cui l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni all’Amministrazione stessa cui affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000 Euro approvato con determina dirigenziale n. 1247 del 13/07/2016; 3.di approvare gli allegati: schema di Lettera di invito, Disciplinare di gara, modello 01 domanda partecipazione alla procedura negoziata, modello 02 dichiarazione sostitutiva, modello 03 dichiarazione sostitutiva altri soggetti, modello 04 tracciabilità flussi finanziari e modello 05 offerta economica, per la procedura negoziata in oggetto senza pubblicazione di bando di gara; -di prendere atto che il costo stimato dell’onorario relativo all’affidamento ammonta ad euro € 80.657,18 oltre IVA e oneri previdenziali per un totale complessivo di € 102.337,83 (centoduemilatrecentotrentasette/83), calcolato in base al Decreto 31/10/2013 n. 143; sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata a mezzo mail PEC i seguenti 5 (cinque) operatori economici.
Considerato che, nei termini prescritti hanno inviato offerta i seguenti operatori economici: -ing. Michele Funaro; ing. Salvatore Leto; -ing. Concetta Filice; -a seguito di una attenta valutazione del calcolo della parcella posta a base di gara, il Rup ha evidenziato una errata attribuzione della categoria e pertanto ha disposto l’annullamento in autotutela della determina dirigenziale a contrarre n. 800 del 29/03/2018; Visto pertanto il disposto dell’art. 21 – nonies della legge n. 241/90 –
“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-nonies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”. Ritenuto, quindi, che sussistano fondate ragioni di interesse pubblico per procedere all’annullamento in autotutela della procedura in oggetto da parte dell’Amministrazione comunale; Dato atto che avverso il presente procedimento di annullamento è ammesso, ai sensi dell’art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al d.lgs.163/2006 o dalla conoscenza dell’atto”.