La Regione ha pagato una multa al Garante nazionale della privacy da 80mila euro. La storia “misteriosa” parte nel 2015 con un’ordinanza di pagamento emessa dall’autorità nazionale come sanzione per violazione della normativa dei dati personali. Nel 2010 un dirigente aveva presentato un reclamo all’Autorità nazionale che era stato accolto e da questo reclamo era venuta fuori la sanzione.
Ma la Regione Calabria fino a poche settimane fa non aveva ancora provveduto a pagare tale sanzione per circostanze a dir poco “strane” e visto che si tratta di soldi pubblici le circostanze andrebbero chiarite prima o poi.
Ma figuriamoci se accadrà mai una cosa del genere. Il Garante nazionale è stato costretto ad aumentare da 60mila euro a 80mila euro la sanzione in virtù delle mancate risposte da parte della Regione Calabria che ha ammesso il debito e preso atto che bisognava pagare solo los corso anno quando la guardia di finanza su richiesta della Corte dei Conti si è presentata negli uffici della Cittadella.
Ovviamente di questa evenienza l’ufficio stampa della Regione non ha fornito alcuna notizia all’epoca.
L’attuale dirigente del dipartimento Presidenza e l’attuale dirigente del dipartimento Risorse umane sono state “costretti” a prendere atto e ammettere che la Regione non aveva dato nessun riscontro alla richiesta di chiarimenti nè si era opposta giudizialmente alla sanzione nè tantomeno aveva svolto accertamenti in merito all’oggetto stesso della sanzione. Non restava che pagare quindi per evitare altri guai ben più seri.
Quindi nelle scorse settimane la Cittadella ha disposto la liquidazione della sanzione da 80mila euro ma nulla si sa sul merito della vicenda e sul perché in Regione nessuno pare sapesse che bisognava pagare una sanzione. Tanto sono soldi pubblici. La vicenda resterà misteriosa a meno di interventi della magistatura.
Si legge infatti nella delibera n° 4698/2017 di liquidazione della sanzione emessa dal Garante nazionale della privacy: “Premesso che con ordinanza n. 199 del 2 aprile 2015 il Garante per la protezione dei dati personali ordinava alla Regione Calabria, in persona del legale rappresentante di pagare la somma di € 80.000,00 (ottantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di cui all’art. 162, comma 2-bis e 164 della legge n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione al reclamo presentato da una dipendente dell’Ente in merito a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali; Rilevato che, dalla documentazione rinvenuta agli atti del settore competente, non si evince che la Regione Calabria, avverso il predetto provvedimento, abbia proposto opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, nei tempi dovuti, ai sensi degli artt. 152 del codice e 10 del D. lg. 150/2011; Considerato che è intercorso nel tempo (dall’anno 2010 ad oggi) lo scambio di un corposo carteggio tra le richieste di informazioni da parte dell’Autorità del Garante ( n. 23462 del 25 ottobre 2010, n. 4545 dell’8 marzo 2011, n. 15753 del 28 luglio 2011 e n. 4382 del 20 febbraio 2012, n. 3442 del 6 febbraio 2015, n. 26843 del 29 settembre 2015, n. 35553 del 16 dicembre 2015) e i riscontri forniti dalla Regione Calabria ( note n. 17313 del 20 gennaio 2011, n. 32971 dell’8 giugno 2011, n. 152695 del 26 ottobre 2011, n. 83741 del 7 marzo 2012 e n. 101913 del 20 marzo 2012, n. 111236 del 9 aprile 2015), citati dalla stessa Autorità del Garante nella nota n. 3442 del 6 febbraio 2015; Preso atto, pertanto, dell’esistenza del debito a seguito di richiesta da parte della Guardia di Finanza, incaricata dalla Corte dei Conti, di assumere notizie sulle determinazioni della Regione Calabria in merito alla suddetta ordinanza di ingiunzione di pagamento, in quanto, all’insediamento nell’incarico dell’attuale dirigente di settore, la problematica in questione non risultava tra quelle formalmente evidenziate al momento delle “consegne”; Precisato che nella predetta ordinanza si specifica che : -la Regione Calabria non ha fornito alcun elemento idoneo a riscontrare le specifiche richieste formulate; a causa del mancato riscontro da parte della Regione Calabria alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’ufficio del Garante ha svolto accertamenti presso la Regione rilevando la permanenza delle inadempienze e ha determinato la sanzione pecuniaria in € 80.000,00 di cui € 60.000,00 per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis del Codice “in ragione del fatto che l’ampia disapplicazione delle misure minime di sicurezza da parte di un ente pubblico di tale livello deve essere considerata oggettivamente grave” ed € 20.000,00 poiché la mancata risposta alla richiesta di informazioni ha reso necessario un aggravio della fase istruttoria consistente anche in un accertamento ispettivo in loco; Tenuto conto che ad oggi non si è provveduto al pagamento della sanzione inflitta e che con nota del 1 Agosto 2016 n.245882, a firma dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti “Presidenza” e “Organizzazione e Risorse Umane”, la Regione Calabria ha chiesto all’Autorità del Garante di provvedere, in autotutela, all’annullamento e/o revoca dell’ordinanza di ingiunzione, in virtù della attività avviate e del dialogo instaurato con l’Autorità stessa per superare le criticità segnalate; Considerato che non si ritrova, agli atti del settore competente, alcun riscontro alla predetta istanza da parte dell’Autorità del Garante nonostante siano trascorsi parecchi mesi dalla trasmissione; Precisato che l’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per come rilevato nella citata ingiunzione di pagamento, prevede l’esecuzione forzata, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento; Ritenuto pertanto necessario, al fine di evitare eventuali aggravi di spese per l’Amministrazione regionale, derivanti dal mancato pagamento della sanzione, procedere alla liquidazione della somma”.