Circa venti Comuni del cosentino, tra cui Rende, Montalto, Castrolibero, Casali del Manco e altri, hanno presentato ricorso al Tar contro la decisione assunta in una precedente sentenza nella quale il debito del Consorzio Valle Crati verso la società “Fisia italimpianti” di circa 3 mlioni di euro vada ridistribuito tra i Comuni che facevano parte del Consorzio.
Su questa questione i giudici si sono già pronunciati stabilendo che il Consorzio deve pagare tale cifra a “Italimpianti”, ed è stato nominato già un commissario ad acta per il recupero di tali somme.
La questione sollevata ora riguarda il fatto che tale somma il Consorzio intende dividerla tra i Comuni mentre gli enti non ammettono tale suddivisione.
L’operato del commissario ad acta non è in discussione e il tar ha respinto il ricorso dei Comuni ma ha rinviato al giudice ordinario la questione relativa a chi deve pagare: se il Consorzio e il Comune di Cosenza o tutti insieme.
Scrivono i giudici in sentenza: “Infatti, con essi il Consorzio ha assunto precise determinazioni di sua esclusiva pertinenza (sui Comuni da coinvolgere nel riparto e sulle quantificazioni del riparto), che sicuramente, per la loro natura, non possono ritenersi coperte dal giudicato. In particolare, la situazione azionata dal ricorrente Comune, con riferimento ai detti atti del Consorzio, è quella di diritto soggettivo della ritenuta non debenza della somma pretesa, sostenendo il Comune ricorrente di non essere tenuto a corrisponderla; ne consegue che la questione è sottratta al giudice amministrativo, in quanto devoluta a quella del giudice ordinario. Del resto gli atti in questione del Consorzio, che, come detto, individuano i Comuni a cui imputare il pagamento del debito e calcolano la quota di ripartizione dello stesso, appaiono privi dei connotati autoritativi. Sicché, a fronte di tali atti, le situazioni soggettive dei singoli si configurano come diritti soggettivi e non come interessi legittimi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2016 n. 5011). In particolare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. nella controversia volta alla cognizione sulla dovutezza o meno della prestazione patrimoniale pretesa dal Consorzio con gli impugnati atti non autoritativi di imputazione e quantificazione del debito nei confronti del Comune, che sostiene, invece, di non essere tenuto a corrispondere la somma richiesta, indicando altro Comune quale effettivo debitore”.