
Il Tar condanna la Cittadella a versare oltre 1 mln din euro ad alcuni proprietari dei terreni espropriati all’epoca quando si pensava fosse possibile realizzare l’opera.
Si legge infatti in sentenza:
“Sul ricorso n. 324 del 2017, proposto da Minniti Pietro e Zampaglione Carmela, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Grazia Bottari e Marco Gentile ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Calabria, alla via dei Bianchi n. 3 contro la Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., non costituitosi in giudizio per l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 306/2016, pubblicata il 13 settembre 2016, con la quale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti della Regione Calabria, ha accolto tale domanda e: – ha dichiarato la Regione Calabria, tenuta a corrispondere a Minniti Pietro la somma complessiva di € 1.067.291,15, oltre ulteriori interessi legali dal 31.01.2015 sino alla data di pubblicazione della sentenza; – ha dichiarato la Regione tenuta a corrispondere a Minniti Pietro e Zampaglione Carmela, per ciascuno in parti uguali, la somma di € 35.438,38, oltre interessi legali dal 31 gennaio 2015 sino alla data di pubblicazione della sentenza; – ha ordinato alla Regione Calabria il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti, a nome degli attori, delle differenze tra le indennità provvisorie depositate prima del decreto di espropriazione e documentate con consegna delle polizze di deposito e quelle liquidate. Tale sentenza, passata in giudicato, veniva notificata con formula esecutiva all’Amministrazione anzidetta il 27 settembre 2016. A fronte della perdurante inottemperanza dalla Regione intimata prestata al titolo di cui sopra, chiede ora la ricorrente che l’adito giudice amministrativo – in accoglimento del proposto mezzo di tutela – adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione la sentenza di che trattasi. L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 13 settembre 2017. Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato alla Regione il termine di giorni 120”.