La Telecom vince ricorso al Tar contro Comune di Diamante, Provincia e Regione per le modifiche previste dalla società all’impianto della stazione radio che ricade nel territorio del municipio tirrenico.
Non è stato provato l’impatto elettromagnetico negativo che spettava invece all’Arpacal. Si legge nella sentenza della giustizia amministrativa:
“Ritenuto che la società ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Diamante n. 4074 del 27.2.2018, con il quale è stata rigettata la SCIA presentata da TIM e Vodafone, per la modifica di una stazione radio base già esistente, di proprietà Vodafone, sita in via Glauco, al fg. 10, p.lla 665, per contrasto con l’art. 10 del vigente regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di telecomunicazioni radiotelevisive e degli elettrodotti, in quanto l’impianto: 1) ricade tra i siti e le aree sensibili ex art. 9 ed Allegato D ed E del regolamento, in cui è vietata la localizzazione degli impianti e, di conseguenza, non è posizionato nelle aree individuate agli artt. 7, 8 e 10 del regolamento; 2) contrasta con il vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004; 3) è posto su un fabbricato notificato ex d.lgs. n. 42/2004; Osservato che, in base alla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia: la particolare natura degli impianti di radio-telecomunicazione, equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria (vds. art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003), rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 giugno 2011 n. 882), consentendone l’installazione sia in aree private, che in aree pubbliche (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11 ottobre 2012, n. 4074); è rimessa all’ARPACAL il compito di verificare e valutare l’impatto elettromagnetico in relazione ai valori fissati dal legislatore nazionale (cfr. Cons. Stato, 3 agosto 2017 n. 3891) e che questa, nella fattispecie, ha reso parere favorevole, con nota prot. 28044 del 9.7.2014; non risulta verificato se sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 6 comma 4, del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164 che, per gli interventi di minore impatto, prevede l’esonero in deroga dall’autorizzazione paesaggistica; non è dimostrato, ed anzi è contestato, che l’immobile interessato sia stato dichiarato di interesse artistico, monumentale, storico o archeologico; Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti e le condizioni per decidere con sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso; Rilevato che l’annullamento del diniego della SCIA ne perfeziona l’efficacia, per decorso del termine, salvo l’esercizio dei poteri annullatori, da esercitarsi alla stregua della legge n. 241/1990 e del contenuto conformativo della presente decisione; Ritenuto che l’andamento del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 4074 del 27.2.2018”.