Attraverso la controllata di RyanAir, la Amsl, la società irlandese si era vista assegnare due lotti, dell’appalto regionale milionario per incentivare il turismo attraverso nuove rotte aree, cono una documentazione bancaria insufficiente e con una fideiussione addirittura presentata due volte e da due diversi soggetti giuridici. E la stazione appaltante ha fatto finta di niente, I giudici no.
Troppo per poter ammettere questa operazione considerata assolutamente illegittima. La società non andava riammessa alla gara perché aveva fornito risposte carenti e insufficienti da tutti i punti di vista e quindi il Tar ha deciso di annullare tutto.
Alitalia vince quindi al Tar di Catanzaro, nel merito, il contenzioso contro la Regione Calabria e una controllata di Ryan Air, la Amsl, dapprima esclusa dalla gara da 10 mln di euro salvo poi essere riammessa nonostante non fosse in regola con alcuni documenti bancari, come aveva affermato Alitalia e ora anche i giudici amministrativi. La società andava quindi esclusa dal bando e dall’appalto.
Il contenzioso giudiziario riguarda infatti proprio l’ammissione di Airport Marketing Service Limited (AMSL) alla gara indetta dalla Regione Calabria per l’affidamento dei servizi di promozione e comunicazione per la realizzazione di una campagna di advertising finalizzata ad intercettare nuovi flussi turistici verso la Calabria e alla promozione del territorio regionale calabrese nei mercati di riferimento.
In particolare, Alitalia contesta, con ricorso integrato da motivi aggiunti depositati dopo l’ostensione da parte della Regione Calabria di tutti i documenti di gara, che l’amministrazione, dopo aver escluso il citato concorrente, abbia poi mutato avviso, esercitando il soccorso istruttorio e ammettendolo alla procedura. Ryanair, che aveva partecipato per i Lotti 1 e 3 della gara attraverso la Società AIRPORT MARKETING SERVICES LIMITED, era stata prima esclusa dunque per una considerevole carenza documentale e poi riammessa al bando di Co-Marketing che mette in palio 9,8 milioni di euro da spendere in 3 anni per la promozione turistica della Regione Calabria. Ryanair era interessata a sviluppare traffico dalla Calabria verso almeno 3 tra queste destinazioni internazionali (Amburgo, Berlino, Madrid, Londra, Bruxelles, Cracovia, Francoforte, Dusseldorf) e verso almeno 3 tra queste destinazioni nazionali (Milano (Linate o Malpensa), Torino, Bologna, Genova e Roma).
La Regione Calabria e in particolare il dipartimento Turismo non si sono “accorti” di nulla o comunque avevano tirato dritto per la loro strada, interrotta ora dalla sentenza choc del Tar. A titolo di garanzia la Amsl di Ryan Air aveva presentato fideiussione rilasciata in data 10 luglio 2017 dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. Tale fideiussione, nondimeno, era stata rilasciata a garanzia anche di Ryanair DAC, che è soggetto giuridico distinto da AMSL. “Non si tratta, invero, di un mero refuso, ma di un elemento che pregiudica la possibilità per l’amministrazione di riscuotere, ove ne ricorrano i presupposti, la garanzia, posto che l’eventuale inadempimento sarebbe posto in essere non già dal soggetto garantito (Ryanair DAC), ma da un soggetto diverso (AMSL)”. Una differenza non da poco, eppure alla Cittadella hanno fatto finta di niente e addirittura affidato due lotti a Amsl di Ryan Air.
“Anche una delle due necessarie referenze bancarie risulta inadeguata”, affermano invece i giudici. In particolare, con nota del 19 gennaio 2018 Citibank Europe PLC ha dichiarato di avere rapporti bancari con AMSL, che ha aperto un conto presso l’istituto però in data 27 ottobre 2017. Orbene, tale documento attesta l’esistenza di un rapporto tra AMSL e Citibank Europe PLC che è sì soddisfacente per l’istituto di credito, ma che risale solo al 27 ottobre 2017, vale a dire ad una data posteriore a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara (10 luglio 2017).
Scrive infatti in sentenza il Tar di Catanzaro:
“Si tratta, pertanto, di documento inidoneo a dimostrare l’esistenza del requisito di idoneità economico-finanziaria alla data rilevante di presentazione delle domande di gara. Infine, il Collegio non può non evidenziare che, quanto al gruppo di lavoro, la controinteressata non si è limitata a sanare una carenza documentale, bensì ha provveduto ad integrarne la composizione.Ci si trova, evidentemente, di fronte a una modifica dell’offerta, che non rientra nell’ambito di operatività del soccorso istruttorio. In conclusione, i motivi aggiunti devono essere accolti, con annullamento dei provvedimenti impugnati e conseguente esclusione dalla gara di AMSL. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Nella liquidazione si tiene conto del mancato deposito delle copie cartacee previste dall’art. 7 d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con mod. con l. 25 ottobre 2016, n. 197. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a)annulla i provvedimenti impugnati; b)condanna la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, e Airport Marketing Service Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.a., delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge”.