Uranio impoverito, risarcimento per i familiari di un calabrese

Gli eredi di un militare di Reggio Calabria morto di tumore dopo la missione in Kosovo hanno ottenuto giustizia dal Tar dopo 11 anni di battaglie legali

Nel 1999 aveva partecipato alla missione “Arcobaleno” in Albania in qualità di Sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, che era in forza presso il comando di Reggio calabria.

Nel 2007 era morto di tumore al rene. Come molti nostri militari al ritorno da questa e altre missioni nel Kosovo si è ammalato di tumore a causa dell’uranio impoverito utilizzato. L’uranio si trova diffusamente in natura come una miscela di tre isotopi e per poterlo usare efficacemente negli impianti per energia nucleare, o per la costruzione di bombe atomiche, è necessario operare il processo detto di “concentrazione”, di arricchimento della percentuale di uranio 235, che permette la fissione nucleare.

In larga quantità, il sottoprodotto di tale processo è l’uranio depleto (impoverito), che effettivamente costituisce scorie radioattive. La sua percentuale di radioattività equivale al 60% di quella dell’uranio naturale ed emette radiazioni alfa. I raggi alfa hanno debole forza di penetrazione, possono propagarsi nell’aria solo per qualche centimetro. Di conseguenza, non hanno effetti sul corpo umano senza un contatto diretto con esso, ma se una pur piccola particella di uranio depleto entra nel corpo può causare una esposizione radioattiva all’interno estremamente pericolosa. Gli eredi hanno chiesto l’equo indennizzo all’Inpdap e al ministero ma senza esito.

Ora il Tar di Reggio Calabria ha emesso sentenza favorevole alla famiglia del militare deceduto.

Si legge in sentenza:

“Per quanto sopra argomentato, risulta in definitiva fondato il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria ed il ricorso deve essere accolto, anche se non può essere ovviamente disposta la richiesta condanna dell’Amministrazione resistente né alla corresponsione dell’equo indennizzo né al risarcimento del danno, dovendo essere nuovamente eseguito l’iter procedimentale nei termini sopra precisati.Allo stesso modo la necessità di una nuova indagine da parte dell’Amministrazione intimata che tenga conto delle indicazioni sopra fornite, rende superfluo l’espletamento della Consulenza Tecnica richiesta da parte ricorrente che, dunque, non può essere ammesse.Sussistono i motivi di legge, per la tipologia di questioni trattate e per il complessivo esito del giudizio, per compensare le relative spese processuali. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso principale integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, facendo obbligo all’Amministrazione resistente di riesaminare la fattispecie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate tra tutte le parti del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.