Numero farmacie a San Giovanni in Fiore, la Regione perde l’appello al Consiglio di Stato

Sul territorio comunale ce ne sono cinque ma la Regione ne aveva spostata una in un insediamento rurale. Per i giudici non si devono riallocare le sedi ma impiantarne una ex novo

 La Regione Calabria ha perso l’appello al Consiglio di Stato per lo spostamento illegittimo di una farmacia di San Giovanni in Fiore in altra località.

I giudici di Palazzo Spada hanno ricordato alla Cittadella che spetta al Comune individuare il numero di farmacie necessarie sulla base della popolazione presente, rivedibili ogni anno a seconda dell’aumento o della diminuzione a seguito del calcolo sui cittadini eseguito dall’Istat. 

La controversia in esame prende l’avvio dal provvedimento di revisione, adottato dalla Regione Calabria, che, pur mantenendo inalterato l’originario numero di 5 farmacie (di cui 4 urbane e 1 rurale), previste dalla pianta organica del comune di San Giovanni in Fiore, ha operato lo spostamento della sede rurale n. 5 dalla località Lorica a quella denominata Olivaro, in ragione del grande insediamento abitativo ivi esistente.La sentenza appellata ha ritenuto fondato il ricorso proposto dai 4 farmacisti interessati, titolari delle farmacie urbane presenti nel territorio comunale, annullando il provvedimento regionale di revisione, sulla base di due assunti:  la farmacia della sede n. 5 ha natura rurale e non urbana; conseguentemente, è illegittimo il suo trasferimento in diversa località, motivato dalla esigenza del “riassorbimento”, per ragioni legate all’andamento demografico del comune, nel numero complessivo delle farmacie, stabilito in base al parametro della popolazione.

Assume ora la Regione appellante che la delibera censurata ha inteso operare un decentramento (d’ufficio), ai sensi dell’art. 5 comma 1 l. n. 362 del 1991, attraverso l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale in considerazione del mutamento della popolazione e della sua distribuzione nel territorio, che ha comportato una più cospicua presenza in località Olivaro, rispetto alla frazione di Lorica.Si sono costituiti per resistere i farmacisti originari ricorrenti, che hanno, peraltro, prodotto in vista dell’udienza di discussione la delibera della Giunta municipale di San Giovanni in Fiore n. 43 del 13 aprile 2012, che seppure non attuata, comporterebbe – a loro dire – l’inammissibilità del gravame, in virtù del passaggio di competenze in materia e della istituzione di una nuova sede corrispondente alla loc. Olivaro.

All’udienza del 15 maggio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”.

Orbene, a fronte del mutato assetto istituzionale, il Comune competente risulta aver assunto le determinazioni in ordine al mantenimento delle quattro farmacie, oltre quella rurale, di cui si discute, ed alla istituzione di un’ulteriore farmacia per la sede per la quale si sono palesate le nuove esigenze.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto, conferma la sentenza 132/2011″.