Isabella Internò perde altro ricorso per Cassazione nella fase procedurale di indagini sul “caso Bergamini”, il calciatore del Cosenza Calcio morto in circostanze misteriose il 18 novembre del 1989. Morto per soffocamento, come ha sancito la superperizia del Tribunale di Castrovillari che ha riaperto le indagini nel 2017. Proprio contro il provvedimento del gip di Castrovillari su richiesta del Procuratore capo, Eugenio Facciolla, Isabella Internò aveva proposto ricorso per Cassazione. Istanza che è stata bocciata dagli ermellini.
Con decreto emesso (ex art. 410 cod. proc. pen.) il 30 novembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari dispose l’archiviazione del procedimento nei confronti di Anna Isabella Internò, sottoposta ad indagini preliminari per il delitto di omicidio di Denis Bergamini, avvenuto in Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989, sul rilievo che i risultati delle indagini non erano di consistenza tale da sostenere in giudizio l’accusa; che lo stesso Giudice per le indagini preliminari, richiesto dal Procuratore della Repubblica, ha, con decreto emesso il 21 febbraio 2017, autorizzato la riapertura delle indagini in quanto, alla luce del contenuto di relazione depositata da consulente tecnico del pubblico ministero, evidenziante l’esistenza di nuove tecniche e di nuove indagini di laboratorio (non disponibili al tempo degli accertamenti considerati nel decreto di archiviazione) in grado di stabilire con certezza se Bergannini fosse ancora in vita nel momento in cui venne “investito” dall’autocarro indicato nel decreto, sarebbe possibile: stabilire, previa riesumazione del cadavere, le effettive lesioni riportate dallo scheletro dell’uomo; accertare «la vitalità o meno delle lesioni riscontrate»; verificare se prima della sua morte Bergamini avesse fatto uso di droghe o di farmaci; che le potenzialità delle nuove tecniche di laboratorio sono in grado di consentire una rivalutazione dei fatti considerati nel citato decreto di archiviazione; che per la cassazione di tale decreto Internò ha proposto ricorso (atto sottoscritto dall’avvocato Angelo Pugliese) deducendo l’abnormità di tale atto in quanto emesso dopo atto di indagine compiuto dal pubblico ministero (conferimento di incarico al consulente tecnico che ha redatto la relazione menzionata nel decreto impugnato) viziato da nullità assoluta (artt. 178, lett. b), 179 cod. proc. pen.) in quanto compiuto senza che prima fosse stato emesso decreto di riapertura delle indagini preliminari nel confronti di essa ricorrente per il medesimo fatto considerato nel decreto di archiviazione. Tre al momento gli indagati: Isabella Internò (ex fidanzata di Denis), il suo attuale marito Luciano Conte (poliziotto) e Raffaele Pisano (l’autista del camion).Scrive la Cassazione in sentenza: “che, in materia di archiviazione, la legge processuale prevede la ricorribilità per cassazione (art. 409, comma 6, cod. proc. pen.) dell’ordinanza di archiviazione (tanto di accoglimento che di rigetto della richiesta del pubblico ministero) solo per violazione delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, n. 50350 del 19 ottobre 2016, P., Rv. 268388); che l’art. 414 cod. proc. pen. non prevede impugnazione di sorta contro il decreto dispositivo della riapertura delle indagini preliminari in precedenza archiviate, con la conseguenza, che, alla luce del precetto recato dall’art. 568 cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per la cassazione di tale decreto (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 5, n. 14991 del 12 gennaio 2012, Strisciuglio, Rv. 252323); che il ricorso è per tale ragione inammissibile”. L’iter processuale continua alla ricerca della verità.