Calabria Verde, la revoca dei fondi a Matacena era legittima

  Il Tar dà l'ok alla decisione della Regione Calabria del novembre del 2015 a proposito del noto appalto da 33 milioni di euro per la colonna spegnincendio da cui poi è partita gran parte dell'inchiesta penale. Eppure un mese prima per Pignanelli si poteva procedere...

“Un verbale di riunione del 27.10.2015 presso il Capo Gabinetto della Giunta Regionale, nel quale si prende atto che le osservazioni sulla gara formulate il 5.10.2015 dal Dipartimento della Presidenza, Settore Protezione Civile, dovevano ritenersi superate, con invito all’Azienda di procedere con la gara”.

Così, la Regione dava il via libera alla gara da 33 milioni di euro  a fine ottobre, gara che appena un mese dopo, nel  novembre 2015, è stata  poi sospesa e  revocata in auto-tutela. Dopo un carteggio tra Calabria Verde e la Regione alla Cittadella non erano più certi che i fondi Ue per il progetto che dovevano essere rendicontati entro il 31 dicembre del 2015.

Proprio da qui  è poi partito uno dei filoni d’inchiesta penali della Procura di Catanzaro, a cui poi si sono aggiunti altri due procedimenti penali delle Procure di Castrovillari e Reggio Calabria.processi tuttora in diverse fasi di svolgimento.

La Piemme & Matacena S.r.l., società operante nel settore della fornitura di equipaggiamenti professionali e di automezzi antincendio boschivo, con ricorso notificato nei giorni 8.01.2016 e 11.01.2016, e depositato il 19.01.2016, agisce nei confronti dell’Azienda Calabria Verde per il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento indicato in epigrafe. Il ricorso è stato notificato anche alla Regione Calabria, senza che però siano state avanzate domande nei confronti della stessa. Assume la deducente che il 7.05.2015 la Regione ha richiesto a Calabria Verde l’elaborazione di un piano per il potenziamento del parco autoveicoli con funzioni antincendio boschivo, entro i termini di spesa P.O.R. Calabria F.E.S.R. 2007/2013. L’Azienda il 20.05.2015 ha trasmesso il piano, per un valore economico di 33.615.000,00 euro. Su tale piano l’Autorità di Gestione dei P.O.R. Calabria esprimeva parere positivo con nota del 29.05.2015. La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 306, del 27.08.2015, approvava quindi la rimodulazione della dotazione finanziaria per l’importo complessivo di 42.628.916,85 euro, 33.615.000,00 dei quali destinati al citato piano.

E’ poi seguita il 27.08.2018 una presa d’atto della delibera di Giunta a firma del Direttore Generale dell’Azienda. Il 7.09.2015, con determinazione n. 181 del medesimo Direttore Generale, Calabria Verde ha quindi deliberato l’indizione della gara, da aggiudicare tramite procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, entro il 28.12.2015. Il r.u.p., con atto del 9.09.2015, ha poi approvato la progettazione per la fornitura e indetto la gara, impegnando la spesa complessiva di 33.615.000,00 euro sul bilancio dell’Azienda e dando mandato al competente ufficio per gli adempimenti necessari allo svolgimento della selezione, con espletamento fissato in seduta pubblica il 20.10.2015. La ricorrente risultava l’unica partecipante.

L’Azienda il 19.10.2015 riceveva una nota datata 5.10.2015, a firma del Dirigente del Settore di Protezione Civile presso il Dipartimento di Presidenza, contenente alcune osservazioni sulla procedura e nella quale si considerava improbabile la rendicontazione delle somme entro il termine ultimo del 31.12.2015. Con determinazione del 22.10.2015, non notificata alla deducente, Calabria Verde disponeva quindi la sospensione per trenta giorni della gara pubblica, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/1990, al fine di verificarne la legittimità, inoltrando gli atti all’A.n.a.c., alla Regione ed al r.u.p. Dopo una corrispondenza tra la Regione e l’Azienda, nonché in esito a nuove osservazioni avanzate dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Calabria Verde il 20.11.2015 conferiva anche un incarico per la redazione di un parerepro veritateall’Avv. Alfredo Gualtieri, che riscontrava la richiesta il 23.11.2015, prospettando la conformità a legge della procedura in esame.

Con provvedimento n. 226, del 26.11.2015, pubblicato sull’albo pretorio e non notificato, il Direttore Generale della Calabria Verde disponeva tuttavia l’annullamento in autotutela del bando, in ragione del mancato invio da parte della Regione Calabria del provvedimento “attestante la disponibilità delle risorse a beneficio dell’Azienda per la fornitura…”, atteso che“…detta mancanza configura la illegittimità della deliberazione D.G. n. 181, del 7.09.2015”, e ciò pur in assenza di riscontri della medesima Regione e dell’A.n.a.c., che sarebbero stati ormai tardivi a fronte della necessità di definire la procedura entro 31.12.2015, pena la perdita del finanziamento. Scrive Matacena nel ricorso bocciato dal Tar: “Il 5.02.2018 la ricorrente ha depositato una memoria, in cui richiama la produzione documentale acquisita dopo la proposizione del ricorso, che, tra l’altro, riguarda: un verbale di riunione del 27.10.2015 presso il Capo Gabinetto della Giunta Regionale, nel quale si prende atto che le osservazioni sulla gara formulate il 5.10.2015 dal Dipartimento della Presidenza, Settore Protezione Civile, dovevano ritenersi superate, con invito all’Azienda di procedere con la gara; due comunicazioni del Dipartimento Presidenza del 30.10.2015 e 3.11.2015, contenenti la reiterazione dell’invito a Calabria Verde di eseguire la selezione; due relazioni del Dirigente Settore Legale Calabria Verde del 18.11.2015 e 18.12.2015, in risposta ad alcune osservazioni sulla procedura di gara operate dal Dipartimento Regionale Agricoltura e risorse Agroalimentari; il parere positivo circa la legittimità della procedura rilasciato dall’A.n.a.c. il 26.11.2015; una comunicazione del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con la quale si contesta che sussistessero i presupposti per la revoca della procedura di gara”.

Scrive il Tar in sentenza:

” Infatti, come evidenziato nel capo 9.2. della presente pronuncia, Calabria Verde -a fronte delle reiterate osservazioni manifestate dalla Regione sulla legittimità della procedura e sul paventato rischio di superamento del termine del 31.12.2015- ha adottato una serie di cautele rispettose di un canone di prudenza, radicato sulla circostanza che la resistente Azienda, sebbene stazione appaltante, traeva la copertura finanziaria proprio sui fondi europei, il cui impiego avrebbe dovuto essere rendicontato entro il 2015.Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta”. I motivi invece di tale revoca e le relative motivazioni, con annessi e connessi, specie in riferimento al carteggio tra Calabria Verde e Regione, sono oggetto dei vari procedimenti penali in corso.