Agenzie stampa per servizi giornalistici del Consiglio regionale. Il Tar dà ragione a Italpress e torto al Velino

Il tribunale amministrativo annulla tutto. In ballo una commessa da 90mila euro per il 2017.

Per i giudici non si comprendono le ragioni e i motivi dell’esclusione di Italpress dalla procedura negoziata da 90mila euro affidata invece al Velino.  Con “Avviso esplorativo finalizzato alla consultazione preliminare del mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016 per la preparazione e lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio pubblico di informazione giornalistica da parte delle Agenzie di stampa relativamente al biennio 2016/2017”, il Consiglio Regionale della Calabria ha avviato delle indagini di mercato al fine di verificare le soluzioni disponibili per l’acquisizione del servizio informativo predetto. Tanto al fine di inserire in un apposito elenco “i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente e nel presente Avviso”; i quali “potranno essere consultati nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara prevista ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, comma 24 della L. n. 449/1997 e 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016” (art. 1 dell’Avviso).

Il medesimo art. 1 specifica il carattere non vincolante dell’Avviso per il Consiglio regionale in quanto “… finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la consultazione e la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla fornitura dei servizi erogati dalle Agenzia di stampa, al fine della preparazione e dello svolgimento della procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e per informare gli operatori economici dell’appalto programmato e dei requisiti richiesti. L’Amministrazione potrà procedere, mediante ulteriore e distinta procedura, secondo la normativa vigente, all’affidamento del servizio”.

La ricorrente, in data 16 dicembre 2016, ha presentato la propria manifestazione di interesse, dichiarando di possedere i requisiti indicati all’art. 3 dell’Avviso. Con provvedimento del 21 dicembre 2016, è stato reso noto che: “…la Commissione… all’esito dell’istruttoria relativa alle manifestazioni d’interesse… ha ritenuto di poter procedere alla successiva negoziazione, finalizzata a contrattualizzazione, con n. 3 Agenzie di stampa…”. Nell’elenco non è ricompresa la ricorrente, bensì solo l’ANSA, l’Agenzia Giornalistica Italia s.p.a. e la AGV News s.r.l. – Agenzia il Velino. Con determina n. 2 del 4 gennaio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dellaRegioneCalabria n. 15 del 13 febbraio 2017, a conclusione della procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, i servizi per cui è causa sono stati affidati: – all’ANSA per euro 180.000,00; – all’Agenzia Giornalistica Italia s.p.a. per euro 90.000,00; – all’AGV News s.r.l. – Agenzia il Velino per euro 90.000,00.

Si legge in sentenza: “Tanto premesso, il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento nei termini che seguono.La ricorrente, come già evidenziato, è stata esclusa per le seguenti ragioni:“- Non conformità della proposta a quanto prescritto nell’art. 2, punto 2, dell’Avviso, in quanto non risulta, nella stessa, la produzione di un numero di notizie riguardanti la Calabria che non sia inferiore a 5000 take all’anno;– Non conformità della proposta a quanto prescritto nell’art. 2), punto 1, dell’Avviso, in quanto non risulta, nella stessa, la produzione e consultazione di notiziari regionali”.Coglie nel segno la censura volta a stigmatizzare la violazione della lex specialis atteso che tali servizi costituiscono, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, l’oggetto del servizio da offrire (il contenuto della proposta) e non i requisiti di ammissione, da possedere, come tali, al momento della presentazione della domanda e indicati dal diverso art. 3 dell’Avviso.Tale interpretazione risulta non solo dal tenore letterale stesso dell’Avviso, ma anche dalla determinazione assunta nei confronti della AGV News s.r.l. – Agenzia il Velino.Dalla documentazione versata in atti risulta che l’istanza di quest’ultima è analoga a quella presentata dalla ricorrente, ragion per cui non è dato comprendere quali siano le ragioni che hanno condotto all’esclusione della ricorrente. La censura relativa alla violazione dell’art. 63, comma 6, c.c.p. è infondata.La stazione appaltante deve invitare alla negoziazione almeno cinque operatori economici solo “se sussistono in tale numero soggetti idonei”.L’illegittimità riscontrata, dunque, non si sostanzia nell’aver ristretto nella cerchia degli operatori solo tre soggetti, bensì nell’aver escluso la ricorrente sulla base di una errata interpretazione dell alex specialis.

Sotto tale aspetto, pertanto, la censura non è condivisibile.. Le ulteriori censure proposte nella memoria illustrativa del 3 aprile 2017 (relative alla mancata instaurazione del soccorso istruttorio) sono inammissibili in quanto contenute in un atto non notificato. Il ricorso, principale e per motivi aggiunti, in conclusione, è fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti gravati nella parte in cui hanno escluso la ricorrente dalla fase di negoziazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati nei limiti ivi indicati”.