L’appalto da 12 mln per il parcheggio del nuovo tribunale di Reggio Calabria lo avevano vinto le cosche di ‘ndrangheta
Il prefetto di Reggio ha emesso interdittiva antimafia per la ditta che si era aggiudicata la gara milionaria per il parcheggio del palazzo di giustizia, costringendo la stazione appaltante ad estromettere la dita e aggiudicare alla seconda classificata alla gara i lavori. Infatti il Consiglio di Stato in sentenza ha accettato la rinuncia della ditta seconda classificata proprio perchè nel frattempo grazie all’esclusione per mafia della ditta prima classificata si è di fatto aggiudicata l’appalto.
Si legge infatti in sentenza del Consiglio di Stato:
” La Sezione è dell’avviso che l’appello debba essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse. E’ infatti pacifico che la stazione appaltante, espletato nuovamente il procedimento di verifica dell’anomalia, ha aggiudicato ancora la gara a di A.E.T. s.r.l., ma tale provvedimento è stato sospeso dal Tribunale amministrativo di ReggioCalabriacon ordinanza di esecuzione della propria sentenza n. 50 del 7 aprile 2017. Successivamente A.E.T. s.r.l. è stata raggiunta da una interdittiva antimafia della Prefettura di ReggioCalabriadel 28 aprile 2017 (prot. 0051987), comunicata il 2 maggio 2017, con la quale, nei confronti della A.E.T. S.r.l., veniva disposta l’interdizione ex art. 91 del d. lgs 159 del 2011 e il diniego d’iscrizione nella c.d. White List: tale interdittiva è stata impugnata dinanzi al tribunale amministrativo reggino che con ordinanza n. 93 dell’8 giugno 2017 ha respinto la domanda di sospensione cautelare, rilevando che dalla documentazione depositata dalle amministrazioni resistenti emergeva che gli elementi contenuti nell’interdittiva gravata evidenziavano a carico della ricorrente plurimi, concordanti e consistenti emersioni fattuali, ben suscettibili di fondare l’adozione dell’atto gravato; il rigetto della sospensiva è stato confermato in appello dall’ordinanza cautelare n. 3685 dell’8 settembre 2017 della III Sezione del Consiglio di Stato. La stazione appaltante, in considerazione della predetta interdittiva, non sospesa dal giudice amministrativo, con determina n. 1683 del 19 giugno 2017 ha disposto l’esclusione dalla gara di A.E.T. s.r.l. e l’aggiudicazione dell’appalto in capo alla Cosedil: tale provvedimento, depositato in atti ed a causa del quale la stessa Cosedil rinunciava alla domanda cautelare proposta unitamente all’appello in esame – camera di consiglio del 6 luglio 2017 dinanzi a questa Sezione, non risulta impugnato. E’ da aggiungere che la sopravvenuta pronuncia del Tribunale di ReggioCalabria, Sezione misure di prevenzione in data 14 febbraio 2018 emessa ai sensi dell’art. 34bisdel d. lgs. n. 159 del 2011, con cui è stata accolta l’istanza di A.E.T. per la nomina di un amministratore giudiziario non risulta idonea a modificare il quadro finora descritto influendo sulla vicenda amministrativa in questione: in primo luogo il controllo giudiziario che permette la prosecuzione dell’attività imprenditoriale sotto controllo giudiziario non ha effetti retroattivi ed in secondo luogo perché non costituisce un superamento dell’interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza, con l’adozione di un regime in cui l’iniziativa imprenditoriale può essere ripresa per ragioni di libertà di iniziativa e di garanzia dei posti di lavoro, sempre naturalmente in un regime limitativo di assoggettamento ad un controllo straordinario. Per tali ragioni non sussiste più alcun interesse della Cosedil ha ottenere una pronuncia sull’appello proposto avverso la sentenza del TARCalabria, n. 8 del 9 gennaio 2017 che aveva accolto solo in parte il suo ricorso di primo grado annullando solo in parte l’aggiudicazione dell’appalto de quo alla A.E.T. s.r.l. Le spese di giudizio possono essere compensate, vista la peculiarità dell’intera vicenda. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.