Abusi edilizi, le sanzioni e i “ritardi” della Regione

Anche il Tar di Catanzaro sta accogliendo i vari ricorsi contro le indennità disposte tardivamente

Se la Regione Calabria non si muove celermente sulle indennità per gli abusi edilizi rischia di vedersi annullare tutte le sanzioni irrogate. Tutti i tribunali amministrativi italiani infatti sono allineati sulle medesime decisioni e stanno accogliendo i vari ricorsi per le sanzioni disposte dopo i 5 anni, termine perentorio per la prescrizione.

E in Calabria in temi di abusi edilizi c’è poco da scherzare. Nei giorni scorsi l’ennesima sentenza del Tar che ha annullato una sanzione emessa dalla Cittadella. Si legge nel dispositivo del Tar: “sul ricorso numero di registro generale 669 del 2017, proposto da: Rocco Foti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Panuccio e Anna Lisa Palamara, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Paolo Battaglia, in Catanzaro, alla via Lidonnici, n. 12; contro Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Manna, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale; per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore 15 – Compatibilità paesaggistica e danno ambientale, del 30 marzo 2017, prot.n. 108684/SIAR, e degli atti presupposti, connessi e conseguenti, con cui viene applicata la sanzione pecuniaria per danni ambientali nella misura di € 12.135,00. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; Rilevato in fatto che: a) con il provvedimento meglio indicato in epigrafe la Regione Calabria ha irrogato a Rocco Foti la sanzione amministrativa di € 12.135,00 per il danno ambientale cagionato dall’edificazione abusiva di un manufatto in zone soggette a vincoli paesaggistici in Reggio Calabria, località Salice, via Sabaudia, n. 132; b) il destinatario della sanzione l’ha impugnata d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale deducendo la prescrizione della sanzione; c) la Regione Calabria si è costituita per resistere al ricorso, argomentando nel senso dell’imprescrittibilità della sanzione di cui si tratta o, comunque, del non compimento del termine prescrizionale; d) alla camera di consiglio del 19 luglio 2017, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; Ritenuto in diritto che: e) l’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (già art. 15 l. 29 giugno 1939, n. 1497, divenuto poi art. 164 d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che, come tale, prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale; pertanto è applicabile anche a tale sanzione il principio contenuto nell’art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”; disposizione, quest’ultima, applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12 l. n. 689 del 1981); e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.